top of page

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

La legge n. 3 del 27/01/2012 (cosiddetta "salva suicidi") ha introdotto nel nostro ordinamento tre distinte procedure (il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio) che permettono ai soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali (piccoli imprenditori, professionisti e consumatori), e versino in una condizione caratterizzata da “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte", di usufruire di riduzioni della loro esposizione debitoria e/o di dilazionare i pagamenti in maniera tale da avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

Il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato, possono rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi (OCC) perché nomini un professionista (Gestore della Crisi) che valuti ed attesti il piano da presentare al Tribunale competente.

Lo Studio Girgenti, specializzato in tali procedure, in quanto iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi ex art. 4 D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenuto presso il Ministero della Giustizia si occupa di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle procedure;

  • analizzare l'esposizione debitoria;

  • individuare, tra le diverse procedure, quella ottimale;

  • predisporre la documentazione necessaria;

  • gestire i rapporti con l'organismo di composizione della crisi (OCC).

bottom of page